DECRETO SICUREZZA 2026

Il 24 aprile 2026 è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale". 
Vediamo in breve quali sono le novità più importanti introdotte da questa nuova normativa, che è stata già oggetto di accesi dibattiti in materia di costituzionalità e che, a parere di chi scrive, non smetterà di far discutere.

N.B. IL PRESENTE CONTRIBUTO SI PONE L'OBIETTIVO DI COMPIERE UN ANALISI SINTETICA E DI FACILE COMPRENSIONE SUGLI ARGOMENTI DI MAGGIORE INTERESSE. PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, SI INVITA A CONSULTARE IL TESTO DI LEGGE INTEGRALE.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI
Viene introdotta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in base ai casi previsti, da un anno a tre anni, per chiunque, senza giustificato motivo, porti fuori dalla propria abitazione strumenti con lama affilata o appuntita di lunghezza superiore agli 8 cm o strumenti dotati di lama pieghevole pari o superiore ai 5 cm, aventi meccanismi di blocco o apribili con una sola mano (cd. "a scatto"), nonché strumenti da punta o da taglio particolari o per i quali non è ammessa licenza.
Sono poi previste varie sanzioni amministrative, quali ad esempio la sospensione della patente di guida e della licenza del porto d'armi (o il divieto di ottenerla).
Un'attenzione particolare, infine, è prevista nel caso in cui siano coinvolti soggetti minorenni: viene infatti previsto il divieto, con multa da 500,00 a 6.000,00 euro, di vendita ai minori di strumenti da taglio e la sanzione amministrativa pecuniaria della multa da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale, quando un soggetto minorenne viene trovato in possesso di strumenti da taglio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE
Il decreto introduce misure volte a contenere la criminalità violenta minorile attraverso un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Viene previsto il pagamento di un multa da Euro 200,00 fino ad Euro 1.000,00 a carico di esercita tale responsabilità, quando un minore, che abbia già subito l'ammonimento da parte del Questore, commetta determinati reati, ad esempio lesioni o danneggiamenti, nonché per episodi di bullismo, cyberbullismo e "revenge porn".
Viene inoltre ampliata la tipologia di reati per cui è previsto il provvedimento di ammonimento, che consiste in un richiamo formale nei confronti del minore, finalizzato a far cessare determinati comportamenti e ad evitare eventuali procedimenti penali. Si tratta di reati ritenuti di particolare allarme sociale, quali ad esempio danneggiamenti, lesioni personali, violazione di domicilio e furto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Uno degli aspetti più interessanti del Decreto Sicurezza è sicuramente quello che riguarda la prevenzione di fenomeni violenti nelle occasioni di svolgimento di manifestazioni pubbliche.
Vi è un notevole aumento dei poteri degli organi di Polizia, i quali potranno sottoporre a perquisizioni e anche accompagnare nei propri uffici persone che abbiano riportato denunce o condanne per determinati reati (ad esempio danneggiamenti o resistenza a Pubblico Ufficiale) commessi nello svolgimento di manifestazioni pubbliche o la cui presenza possa essere considerata un rischio per la sicurezza pubblica.
Vengono poi introdotti divieti di avvicinamento in luoghi in cui si siano verificati disordini in occasioni di manifestazioni pubbliche e divieti di partecipazione a manifestazioni pubbliche per soggetti che abbiano riportato denunce o condanne per determinati reati commessi in ambito di manifestazioni pubbliche. Si tratta di reati contro la persona, il patrimonio o reati commessi contro i pubblici ufficiali e che possono creare situazioni di grave pericolo durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' D'INDAGINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE GIUSTIFICAZIONE
E' stato definito "scudo penale" ed è stato introdotto con l'obiettivo di garantire i diritti delle persone, ed in particolare degli organi di polizia, quando commettano reati in presenza di cause di giustificazione (ad esempio, la legittima difesa).
In questi casi il Pubblico Ministero dovrà procedere ad un provvedimento chiamato "annotazione preliminare" e dovrà quindi compiere indagini sull'esistenza della causa di giustificazione al fine di richiedere l'archiviazione del procedimento, vale a dire di chiedere al giudice di non sottoporre a processo penale la persona che ha commesso un reato quando risulti evidente l'esistenza di una causa di giustificazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI REIMPATRI VOLONTARI
Altro aspetto molto discusso, e sul quale ha fatto sentire la propria voce anche il Consiglio Nazionale Forense, riguarda la parte del Decreto Sicurezza in materia di immigrazione, soprattutto per quanto riguarda l'art. 30 bis.
La norma, in palese contrasto con i principi che sorreggono l'esercizio della professione di avvocato, prevede il riconoscimento di un compenso economico, da parte dello Stato, al rappresentate legale munito di procura che assista il cittadino extracomunitario in un programma di reimpatrio volontario.
Gli esponenti del Governo hanno già annunciato l'emanazione di un decreto correttivo.
CONSIDERAZIONI FINALI
Con questo contributo si è inteso offrire una disamina generale dei punti di maggior interesse del Decreto Sicurezza, normativa che desta non poche perplessità in quanto caratterizzata da forte vaghezza e che sembra introdurre misure volte più alla repressione che alla prevenzione della criminalità.
L'unica cosa di cui si può essere certi è che non mancheranno ulteriori dibattiti sui profili di costituzionalità del Decreto e sulla sua effettiva capacità di realizzare gli obiettivi preposti.

STALKING E MOLESTIE: ANALOGIE E DIFFERENZE FONDAMENTALI

Il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking, e il reato di molestie, pur essendo fattispecie profondamente diverse, presentano anche dei tratti in comune che non sempre ne rendono semplice la distinzione.
LE NORME
Andando con ordine, i due reati di cui si discute sono rubricati rispettivamente all'art. 612 bis c.p. ed all'art. 660 c.p..
L'art. 612 bis c.p. stabilisce quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita;
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata;
La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
Decisamente meno corposo, e vedremo perché, è l'art. 660 c.p., attinente al reato di molestia o disturbo alle persone, a norma del quale "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".
Vediamo ora nel dettaglio le differenze tra questi due reati.
NATURA E FUNZIONE
Il reato di atti persecutori è un delitto e, come tale, è punito con la reclusione e la multa, che possono essere sole o congiunte; il reato di molestie, invece, è una contravvenzione, punita solo con l'arresto e l'ammenda, anche in questo caso sole e congiunte.
La distinzione fondamentale tra delitto e contravvenzione sta nella gravità e nell'allarme sociale che certi comportamenti destano nell'intera collettività anche in base a ciò che questi comportamenti danneggiano (detto "bene giuridico"), ragion per cui l'ordinamento opera una scelta ponderata di opportunità su quali condotte vanno punite più severamente e quali, invece, possono essere punite in maniera più tenue.
Altra differenza fondamentale riguarda il bene giuridico tutelato dalle due norme.
Per bene giuridico si intende un diritto o un interesse, del singolo e della comunità, che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela mediante la sanzione penale.
Nel caso degli atti persecutori il bene giuridico tutelato è la libertà individuale e, in particolare, la libertà morale, entrambi rientranti nel diritto costituzionale alla libertà personale, che la Costituzione definisce quale inviolabile e pone al vertice della piramide dei diritti fondamentali dell'individuo.
Il reato di molestie, invece, è posto a presidio dell'ordine pubblico e della pubblica serenità, che possono essere inquadrati più come interessi della collettività che come diritti soggettivi in senso stretto; ovviamente, il reato di molestie non necessita obbligatoriamente che siano arrecate molestie o disturbo a più persone contemporaneamente, ma è sufficiente che la vittima sia una sola.
Ciò che conta, ai fini del bene giuridico, è che lo stesso subisca una compressione, una lesione o comunque venga colpito dal comportamento del soggetto agente.
Altra distinzione importante sulle funzioni riguarda, poi, lo scopo della legge penale: la norma sullo stalking inzia con la formula "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La legge ha, in questo caso, uno scopo principalmente preventivo, cioè tende a punire fatti che, per propria natura, possono dare vita a reati molto più gravi, fermando quindi la condotta dell'agente già in un momento in cui la commissione di quei reati più gravi è ancora meramente potenziale, ma comunque penalmente rilevante; diversamente, nel reato di molestie, lo scopo è quasi esclusivamente repressivo, pur essendo anche le molestie comportamenti idonei a degenerare in reati più gravi.
SOGGETTO ATTIVO
Un'altra differenza fondamentale tra stalking e molestie riguarda il comportamento, ossia la "condotta" tenuta da chi commette il reato - cd. soggetto attivo.
Nel primo caso, si tratta di un soggetto che "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno"; nel secondo, invece, il soggetto attivo arreca molestia o disturbo ad altro soggetto "per petulanza o per altro biasimevole motivo".
Vediamo subito come lo stalking richieda, quale primissima condizione, che le condotte siano reiterate, ossia ripetute nel tempo; questo significa che, qualora vi sia un singolo episodio, non si configurerà il reato di stalking ma quello di molestie o, se la condotta attiva consiste in minacce, il reato di minaccia previsto e punito dall'art. 612 c.p.; al contrario, per la molestia è sufficiente un singolo episodio, a condizione che il soggetto agisca per petulanza o altro biasimevole motivo. In entrambi i casi, vediamo che le norme sono caratterizzate da una cd. formula "ampia", ossia una formula che volutamente tende ad allargare il raggio d'azione della legge, in quanto comportamenti quali molestie, minacce, o moventi quali la petulanza o altro biasimevole motivo possono esternarsi in tantissime forme diverse fra loro: l'intento è quello di garantire quanta più tutela possibile a persone vittime di comportamenti specifici che, se elencati in modo tassativo, costituirebbero un numero chiuso, con il rischio più che concreto che comportamenti effettivamente persecutori o molesti resterebbero privi di sanzione penale perché non previsti dalla legge.
Altre ipotesi aggravate del reato di stalking sono poste a tutela della famiglia e di soggetti particolarmente fragili, oltre ad avere lo scopo di limitare utilizzi deleteri di strumenti di comunicazione informatici o telematici.
Di particolare interesse, in tema di stalking, è di sicuro l'ipotesi aggravata introdotta dalla nuova normativa sul femminicidio, ipotesi caratterizzata dal contesto della violenza di genere, nella quale la condotta persecutoria si materializza come "atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali". Questa ipotesi aggravata di atti persecutori pone il proprio focus sul movente del delitto, che può consistere in odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio ai danni di una donna in quanto tale, oppure a causa del rifiuto di quest'ultima di instaurare o proseguire una relazione affettiva o come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.
Non si richiede più, quindi, soltanto una serie di condotte moleste o minacciose ma anche che tali condotte siano mosse da sentimenti ostili di vario genere ed indirizzate a colpire la donna in quanto tale oppure che siano messi in atto come risposta al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva oppure, ancora, al fine di limitarne la libertà individuale.
SOGGETTO PASSIVO
Il tratto distintivo più forte tra il reato di stalking ed il reato di molestie sta nella dimensione del soggetto passivo, ossia la vittima del reato.
Mentre il reato di stalking prevede delle conseguenze precise che devono investire la vittima del reato, il reato di molestie prescinde dalla reazione dalla vittima, anche se la Giurisprudenza penale ha ideato dei criteri distintivi proprio per rendere i due reati più facilmente distinguibili.
Il reato di stalking, in linea con i fatti raccontati dalle cronache, oltre che in maniera giuridicamente corretta, prevede all'art. 612 bis c.p. che le molestie o le minacce vengano messe in atto "in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Si tratta di conseguenze molto gravi che non devono necessariamente coesistere nella realtà individuale della vittima.
E' infatti sufficiente che la vittima provi un grave stato di ansia o di paura. La gravità può essere dimostrata in vari modi, come mediante una visita psichiatrica o una consulenza psicologica che certifichino lo stato psichico della vittima, testimonianze, fotografie, video, ma può essere sufficiente anche la sola versione fornita dalla vittima in sede di denuncia e poi confermata durante il processo, sempre che essa sia quanto più coerente, verosimile, precisa e circostanziata.
Alternativamente, può bastare che la vittima provi fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva: in questo caso non sarà valutata la gravità del timore, ma la sua fondatezza, vale a dire se, effettivamente, visti i fatti e come si sono svolti, il timore della vittima abbia una vera ragione di esistere, ossia se quel timore sia sorretto da un motivo valido, ad esempio l'autore del reato che minaccia la vittima di far del male ai suoi figli.
Infine, quale ultima conseguenza possibile, la legge prevede che le condotte moleste o minacciose messe in atto dall'autore del reato siano tali da da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Il cambio delle abitudini di vita è spesso considerato la conseguenza più grave del reato di stalking, in quanto incide in maniera concreta sulla libertà personale della vittima, la quale si ritrova a stravolgere il proprio vivere quotidiano a causa delle persecuzioni subite. Le modifiche possono consistere in tantissime tipologie, dal cambio degli orari di lavoro, alle modifiche di svolgimento della routine giornaliera, ma anche a conseguenze più pesanti quali il cambio di residenza o la rinuncia allo svolgimento di determinate attività lavorative, sportive, ricreative, ecc... Trattandosi di abitudini, sarà oggetto di valutazione l'impatto di tali attività sulla vita quotidiana della vittima: in altre parole, andrà valutato se i cambiamenti di vita cui viene costretta la vittima consistano in attività che siano realmente parte integrante della quotidianità della vittima e che, per contro, non consistano in attività occasionali non programmate nel lungo periodo e che non si ripetano con regolarità nel tempo.
Diverso è, invece, il caso meno grave delle molestie: l'art. 660 c.p. non prevede che vi sia una determinata conseguenza sulla vittima; tuttavia, al fine di evitare un abuso del reato di stalking con tutto ciò che potrebbe comportare (es. maggior numero di processi che inciderebbe sulla velocità e sui costi della giustizia, sovraffollamento carcerario in caso di eventuali condanne a pene detentive, ecc...), è stato ideato un criterio distintivo che guarda proprio alla reazione della vittima: è ormai indirizzo unanime quello per il quale, se la vittima proverà solo fastidio, senza provare nessuno dei turbamenti previsti dall'art. 612 bis c.p., allora non si configura il reato di stalking ma "solo" il reato di molestie. La distinzione appare molto coerente con lo scopo generale del reato di atti persecutori, che si concentra moltissimo sulla reazione della vittima e sull'effetto delle persecuzioni subite proprio al fine di tutelare l'individualità della persona nella propria sfera morale, personale ed affettiva, mentre il reato di molestie guarda quasi esclusivamente alla condotta del soggetto attivo, lesiva del solo pubblico interesse alla tranquillità ed alla quiete, poiché scopo della norma è solo quello di contenere persone che abbiano comportamenti molesti e/o disturbanti.
PROCEDIBILITA'
Entrambi i reati sono procedibili a querela della persona offesa, ossia solo se la vittima del reato chiede alla giustizia dello Stato che l'autore venga punito per il reato commesso.
Sia lo stalking che le molestie, tuttavia, prevedono un caso in cui diventano procedibili d'ufficio, ossia quando la giustizia dello Stato svolge la propria azione anche senza ricevere alcuna richiesta in tal senso dalla vittima.
L'art. 612 bis prevede che il reato di stalking sia procedibile d'ufficio quando "è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
Diventa perseguibile d'ufficio il reato di molestie, invece, "quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".
E' chiara la volontà dello Stato di reprimere i comportamenti previsti dalle norme quando sono vittime persone particolarmente deboli e vulnerabili, come minorenni o persone incapaci per età o stato di infermità psicofisica, proprio perché poste in condizioni che ne minorano in modo considerevole la difesa.
Il reato di stalking diviene procedibile d'ufficio, infine, anche quando connesso ad altri reati perseguibili d'ufficio. Ci si riaggancia alla funzione preventiva precedentemente menzionata e al potenziale offensivo del reato di stalking, capace di sfociare in delitti ancora più gravi, quali ad esempio l'omicidio o la violenza sessuale.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente contributo viene offerto con lo scopo di descrivere, in una maniera semplice e comprensibile, uno dei reati più gravi, pericolosi, discussi, controversi e mediaticamente interessanti di tutto il nostro ordinamento, e di metterlo a paragone con uno dei suoi principali antagonisti.
Lo stalking è un reato "giovane" che crea un particolare allarme sociale e che ha subito (ed è destinato a subire ancora) importanti modifiche e rivisitazioni proprio alla luce dei contesti in cui viene commesso e degli aspetti di vita della vittima che può danneggiare: non solo la sfera privata della persona, ma anche quella affettiva, familiare, lavorativa, sentimentale, proprio perché connesso (quasi) intrinsecamente a tutti gli aspetti della vita caratterizzati dalla presenza di relazioni interpersonali.
Proprio per questi motivi, stanno nascendo orientamenti sempre più estensivi nella speranza di placare un fenomeno che, purtroppo, risulta essere sempre più diffuso e che si mostra sempre di più come un fenomeno socioculturale che meriterebbe una maggiore presenza delle istituzioni dello Stato anche (e soprattutto) fuori dalle aule di giustizia.